I sorvegliati speciali non possono andare allo stadio.
Cassazione, sezione I penale, sentenza del 15.11.2007, n° 42283 (Cesira Cruciani)
La Corte di Cassazione, sezione I penale, con sentenza n. 42283 del 15 novembre 2007, ha confermato la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria, “i sorvegliati speciali non possono andare allo stadio”, le partite di calcio, essendo riunioni pubbliche, contano un gran numero di persone e rendono difficile il controllo di quelle presenti e più agevole la possibilità di commettere reati.
Il ricorrente condannato dalla Corte d’Appello, a tre mesi di reclusione per avere assistito, nonostante fosse un sorvegliato speciale, a una partita di calcio, contestava che “l’assistere a una partita di calcio possa assimilarsi alla partecipazione a una pubblica riunione”.
I giudici della Suprema Corte non hanno condiviso questa tesi e hanno dichiarato inammissibile il ricorso, ribadendo che “il recarsi a una partita di calcio comporta la violazione del divieto imposto al sorvegliato speciale di partecipare a pubbliche riunioni dovendosi, tenuto conto della ratio della norma incriminatrice, far rientrare in tale concetto qualsiasi situazione in cui può intervenire, non importa per quale motivo, un numero elevato ed indeterminato di persone così da rendere difficili il controllo di quelli presenti e più agevole la possibilità di commettere reati”.